Il coniuge separato che versa in una condizione di debolezza economica può assolvere ai suoi obblighi di genitore offrendo ospitalità ai figli senza dover pagare l'assegno di mantenimento. Lo sancisce la Corte di Cassazione, con la Sentenza n°15565/11. Secondo la Cassazione il mantenimento cui ciascun genitore è tenuto verso i figli, può ritenersi assolto dal genitore dotato di reddito proprio con cui i figli non convivono, mediante gli adempimenti connessi all’ospitalità da parte dello stesso genitore non convivente in occasione del diritto di visita.