Comunione legale dei coniugi e quote di partecipazione in società di persone
Cassazione civile , sez. II, sentenza 02.02.2009 n° 2569
Avv. Maria Cristina Grillo
di Roma, RM
Letto 4298 volte dal 05/03/2009
La comunione legale dei coniugi comprende le quote di partecipazione in società di persone così come i relativi aumenti effettuati da uno dei coniugi in costanza di matrimonio utilizzando riserve di utili di esercizi precedenti. La Corte di Cassazione si pronuncia in tema di comunione legale nell’ambito di una controversia tra coniugi, consensualmente separati, che domandavano la divisione dei beni costituenti la comunione. Nel caso di specie, la Corte d’App
La comunione legale dei coniugi comprende le quote di partecipazione in società di persone così come i relativi aumenti effettuati da uno dei coniugi in costanza di matrimonio utilizzando riserve di utili di esercizi precedenti.
La Corte di Cassazione si pronuncia in tema di comunione legale nell’ambito di una controversia tra coniugi, consensualmente separati, che domandavano la divisione dei beni costituenti la comunione.
Nel caso di specie, la Corte d’Appello di Bologna aveva ritenuto che l’elenco dei beni in comunione legale comprendesse anche gli aumenti della quota di partecipazione in una società in nome collettivo (solo in seguito divenuta società per azioni) sottoscritti dalla moglie in costanza di matrimonio con denaro contante o con utili non distribuiti negli esercizi precedenti.
Gli ermellini condividono con i giudici di seconde cure la tesi secondo cui la quota sociale debba essere considerata quale bene mobile ai sensi degli artt. 810 e 812 cod. civ. poiché questa può costituire oggetto di trasferimento a terzi inter vivos o mortis causa ed è sottoponibile a procedura esecutiva: essa va dunque considerata quale cosa immateriale che può formare oggetto di diritti.
Pertanto la partecipazione di uno dei coniugi ad una società di persone, come pure gli aumenti di tale quota di partecipazione, rientrano tra gli acquisti che costituiscono la comunione legale ai sensi dell’art. 177 cod. civ. e sono non beni personali, a meno che non ricorra una delle ipotesi previste dall’art. 179 cod. civ..
La Corte d’Appello motiva correttamente quando afferma che facevano parte della comunione esclusivamente gli aumenti sottoscritti in costanza di matrimonio e non anche la partecipazione di cui la moglie era titolare già da prima del matrimonio. Tuttavia gli stessi giudici della Corte, nel dispositivo della decisione, generalizzando e non reiterando l’esatta distinzione operata in parte motiva, non distinguono tra la partecipazione iniziale acquisita anteriormente al matrimonio ed i suoi successivi aumenti, così inducendo i giudici di legittimità a cassare con rinvio la sentenza impugnata.
La ricorrente sosteneva però che gli aumenti di capitale non potevano essere considerati come acquisti in comunione legale in quanto effettuati mediante riserve di utili di esercizi sociali precedenti. La Corte precisa che nelle società di persone, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2262 e 2293 cod. civ. e diversamente da quanto previsto dall’art. 2433 cod. civ. per le società di capitali, il socio ha diritto all’immediata percezione degli utili risultanti dal bilancio e ciò proporzionalmente alla propria quota di partecipazione. Da questo deriva che, in caso di mancata distribuzione degli utili e quindi di un loro accantonamento, i singoli soci conservano un diritto di credito nei confronti della società, senza quindi che tali utili vadano ad incrementare il patrimonio sociale. Un eventuale utilizzo degli importi non distribuiti in precedenza per un aumento del capitale sociale costituisce soltanto una particolare modalità dell’apporto dei soci al capitale stesso.
Pertanto gli aumenti di partecipazione della moglie nella società in nome collettivo, effettuati tramite utili accantonati negli esercizi precedenti, non possono essere riferiti allo status di socio acquisito dalla moglie anteriormente al matrimonio bensì devono essere considerati quali acquisti ex art. 177, comma 1, lett. a, cod. civ..
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