Assegno divorzile: sopravvenuta convivenza more uxorio cambia le carte
Cassazione civile , sez. I, sentenza 18.11.2013 n° 25845
Avv. Arianna Biviglia
di Tarquinia, VT
Letto 300 volte dal 26/03/2014
1. Preliminarmente: sul rapporto tra assegno di separazione e assegno divorzile Sebbene sia innegabile che tanto l’assegno separatizio quanto l’assegno divorzile siano entità autonome e distinte, la base valutativa dell’argomentazione giudiziale attiene – tuttavia – al medesimo sostrato: la vita coniugale concretamente vissuta dai coniugi prima separandi e poi divorziandi. Non va, però, dimenticato che la giurisprudenza – pur equiparando i due assegni sotto il profilo della ratio – costantemente sottolinea la permanente differenziazione, considerato che l’assegno di divorzio presuppone lo scioglimento del matrimonio e, quindi, deve prescindere dagli accordi economici intervenuti tra i coniugi al momento della separazione. Infatti, da un lato, detto assegno é determinato sulla base dei criteri autonomi e distinti rispetto a quelli rilevanti per il trattamento spettante al coniuge separato; per altro verso, gli accordi economici interventi tra i coniugi al momento della separazione non possono spiegare efficacia preclusiva rispetto alla determinazione giudiziale dell’assegno divorzile medesimo, atteso che ove la causa di tali accordi fosse la liquidazione anticipata del richiamato “contributo mensile”, essi sarebbero nulli, sia per il fatto di essere sottratto alla disponibilità delle parti il potere di regolare in via preventiva gli effetti patrimoniali del divorzio, sia per l’illiceità della causa stessa, avendo i predetti accordi pur sempre l’effetto di condizionare il comportamento delle parti nel successivo giudizio concernente il relativo status. Basandosi, perciò, su criteri di liquidazione diversi, il regime patrimoniale concordato o deciso in sede di separazione é privo di significato; di conseguenza, la determinazione dell’assegno divorzile deve avvenire in base a criteri propri rispetto a quelli rilevanti per il trattamento del coniuge separato[1]. L’art. 5, L. 1 dicembre 1970, n. 898 vigente, statuisce – infatti – che con la sentenza che pronuncia lo scioglimento del matrimonio, il tribunale – relativamente all’an debeatur – dispone l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o, comunque, non può procurarseli per ragioni oggettive. Difatti, presupposto indefettibile é quello della inadeguatezza dei mezzi del coniuge beneficiario; inadeguatezza da rapportarsi, nello specifico, al tenore di vita che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione del cammino coniugale, ovvero che poteva ragionevolmente prefigurarsi sulla base di aspettative esistenti nel corso del rapporto matrimoniale. 2. La rilevanza della convivenza more uxorio nella valutazione dell’“adeguatezza dei mezzi” del coniuge beneficiario dell’assegno Dovendosi tenere in debito conto tutti gli elementi patrimoniali suscettibili di permettere l’esatta individuazione della posizione degli ex coniugi, la giurisprudenza maggioritaria é orientata nel dare rilievo agli apporti derivanti al coniuge beneficiario dell’assegno da parte del convivente more uxorio. Si ritiene, difatti, che in sede di accertamento del diritto all’assegno, la convivenza e, quindi, la prestazione di assistenza di tipo coniugale ad opera del “convivente” medesimo, costituisce elemento valutabile in ordine alla disponibilità del richiedente di “mezzi adeguati” rispetto al parametro – appunto – rappresentato dal tenore di vita goduto nel corso delle nozze; naturalmente, dovrà trattarsi di apporti derivanti da una convivenza avente i caratteri della stabilità, della continuità e della regolarità. Nello specifico, invero, detti apporti possono condurre, a seconda (ovviamente) della loro misura, a ridurre o ad escludere del tutto il diritto de quo. Di conseguenza, una convivenza priva del requisito della stabilità non potrà avere effetto alcuno sull’esclusione e/o sulla riduzione del contributo al mantenimento.
Il Tribunale di Reggio Calabria, pronunciato con sentenza non definitiva il divorzio tra i coniugi C. S.F. , ricorrente, e G.M.A. , sposatisi il (omissis) , con successiva sentenza definitiva n. 290/07 del 2 marzo 2007 imponeva al primo di contribuire al mantenimento dei due figli minori della coppia, nati l'uno nel ... e l'altra nel ..., con il pagamento sia dell'importo mensile di complessivi Euro 1.600,00 annualmente rivalutabili, e sia del 50% delle loro spese straordinarie; rigettava invece la domanda della G. di assegno di divorzio; dichiarava inammissibile ogni ulteriore domanda; confermava nel resto le condizioni della separazione personale omologata con decreto del 4.01.2001, compensando interamente le spese processuali. Con sentenza del 29.01-12.02.2009 la Corte di appello di Reggio Calabria, in parziale accoglimento del gravame interposto dalla G. , le attribuiva l'assegno divorzile di Euro 200,00 mensili, annualmente rivalutabili, e poneva a carico del C. i 2/3 delle spese straordinarie inerenti ai figli, confermando nel resto la sentenza appellata e compensando tra le parti le spese del grado.
La Corte territoriale, premesso anche che all'esito dell'udienza presidenziale fissata per la comparizione dei coniugi, udienza in cui la G. non era comparsa ed il C. aveva insistito per l'accoglimento del suo ricorso, il Presidente del tribunale aveva stabilito in via provvisoria che il ricorrente versasse alla moglie Euro 1.400,00, di cui Euro 800,00 per la stessa, ed Euro 300,00 per ciascun figlio, osservava e riteneva in merito all'impugnato diniego di assegno divorzile che:
- infondato era il primo motivo dell'appello della G. , con cui la stessa aveva sostenuto che detto diniego era affetto dal vizio di ultra o extrapetizione, in quanto implicante la revoca dell'assegno divorzile già concordato in sede separatizia, revoca non tempestivamente richiesta dalla controparte, che aveva solo instato affinché fosse determinata la quota di spettanza di ciascun beneficiario in rapporto all'importo unitario stabilito in quella sede per il mantenimento sia della moglie che dei figli. L'impugnata statuizione si correlava infatti alla domanda di assegno divorzile proposta dalla G. con la comparsa di costituzione e risposta nel primo grado del presente giudizio e d'altra parte, stante anche la diversità dell'assegno separatizio di mantenimento rispetto a quello di divorzio, questo non avrebbe potuto esserle riconosciuto in sede di separazione consensuale;
- fondato, invece, era il secondo motivo dell'appello, con cui la G. , assumendo pure di avere dimostrato il suo stato di disoccupata, aveva censurato il diniego di assegno divorzile sotto il diverso profilo dell'erronea valutazione delle risultanze probatorie inerenti al miglioramento delle sue condizioni economiche per effetto della provata convivenza more uxorio con altro uomo, con il quale aveva anche generato un figlio. Il diritto all'assegno divorzile non poteva, infatti, essere automaticamente negato in ragione di tale convivenza, che però poteva influire sulla misura dell'assegno se migliorativa delle condizioni economiche dell'avente diritto. Tuttavia il C. , gravato del relativo onere, non aveva fornito la prova del mutamento in melius delle condizioni economiche della G. , sicché doveva esserle attribuito l'assegno in questione da quantificare in Euro 200,00 mensili, considerando anche la differenza di capacità reddituale e patrimoniale esistente tra le parti ed il fatto che lei aveva ammesso di avere ricevuto continui contributi economici dal suo convivente, senza i quali non avrebbe potuto mantenersi.
Avverso questa sentenza il C. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, il terzo dei quali implicante questione di legittimità costituzionale, e notificato il 29.04.2009 alla G. , che ha resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale fondato su un motivo. Il C. ha anche depositato memoria. Motivi della decisione A sostegno del ricorso principale il C. denunzia:
1. "Falsa applicazione dell'art. 5, 6 comma della L. 898/70 e successive modificazioni.".
Formula conclusivamente il seguente quesito ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis “Dica la Ecc.ma Corte di Cassazione se la Corte di Appello di Reggio Calabria avrebbe potuto affermare il diritto della resistente sig.ra G.M. A. (già appellante) all'assegno divorzile senza previamente valutare e quindi affermare ex professo la sussistenza del presupposto indicato nell'art. 5 comma 6 L. 898/70 (nella formulazione vigente) e cioè che il coniuge divorziato richiedente non abbia mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.
2. "Falsa applicazione dell'art. 5, 6 comma L. 898/70 (nella formulazione vigente) in relazione all'art. 2697 c.c.".
Formula il seguente quesito “se avrebbe potuto la C.A. di Reggio Calabria affermare il diritto della G. all'assegno divorzile onerando il C. della prova del mutamento in melius delle condizioni economiche dell'avente diritto a seguito di un contributo al suo mantenimento ad opera del convivente, omettendo invece del tutto di accertare previamente la insussistenza di mezzi adeguati in capo alla G. e la ricorrenza delle ragioni oggettive che impedivano alla stessa di procurarseli, gravando la G. medesima dell'onere della relativa allegazione e dimostrazione”.
3. "Questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 comma 10 L. 8/70 (nella formulazione vigente) in relazione agli artt. 2, 3 e 29 Cost." nella parte in cui non subordina la perdita dell'assegno di divorzio da parte del coniuge beneficiano che contrae nuove nozze alla condizione che con il nuovo matrimonio abbia acquistato mezzi adeguati e ciò in relazione all'irragionevole disparità di trattamento che il principio applicato dai giudici d'appello introdurrebbe tra il coniuge divorziato che contrae un nuovo matrimonio e quello che invece instaura una convivenza more uxorio. Con il ricorso incidentale la G. deduce "Violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.p. (c), 166 c.p.c. e 183 c.p.c.". Sostiene che la Corte d'Appello ha erroneamente affermato che il Tribunale non era incorso nel vizio di ultrapetizione ed ha errato altrettanto nell'affermare che questo motivo redatto e sollevato davanti alla stessa Corte era destituito di fondamento.
Formula il seguente quesito “se il Giudice di merito possa pronunciarsi su una domanda (quella di revoca dell'assegno divorzile), senza che alcuna istanza in tal senso sia stata proposta nell'atto introduttivo del giudizio, o nel termine immediatamente, successivo concesso, o se piuttosto incorra nel vizio di ultrapetizione il giudice che pronunci senza che una domanda in tal senso sia stata avanzata (contraddicendo il disposto di cui all'art. 112 c.p.c. che impone la corrispondenza tra chiesto e pronunciato).”.
L'unico motivo del ricorso incidentale della G. , che in via logico-giuridica esige trattazione prioritaria, è inammissibile. La ricorrente propone generici ed apodittici interrogativi, avulsi dalle ragioni poste dai giudici d'appello a sostegno dell'impugnata conclusione, secondo le quali il primo giudice non era incorso nei denunciati vizi di ultra ed extrapetizione in quanto aveva respinto la domanda di assegno divorzile proposta dalla medesima G. e non invece revocato, pur in assenza di domanda della controparte, tale assegno, la cui attribuzione non poteva essere intervenuta in sede separatizia né correlata ai provvedimenti solo temporanei ed urgenti assunti in sede presidenziale ai sensi dell'art. 4 co. 8 legge div., presupponendo essa oltre alla domanda dell'avente diritto, il nuovo status delle parti dipendente dalla pronuncia costitutiva del giudice del divorzio (in tema cfr, tra le altre, cass. n. 7117 del 2006; 24991 del 2010. n. 7620 del 2011).
Il secondo motivo del ricorso principale del C. è, invece, fondato nei sensi in prosieguo precisati; al relativo accoglimento segue anche l'assorbimento del primo motivo nonché l'irrilevanza della questione di costituzionalità involta dal terzo motivo del medesimo ricorso.
In questa sede di legittimità è stato anche di recente reiteratamente ed argomentatamente ribadito (cfr cass. n. 17195 del 2011; n. 3923 del 2012) il risalente principio (cfr tra le altre, cass. nn. 5560 e 11975 del 2003; nn. 3074 e 4765 del 2002) secondo cui in tema di diritto alla corresponsione dell'assegno di divorzio in caso di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il parametro dell'adeguatezza dei mezzi rispetto al tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale da uno dei coniugi viene meno di fronte alla instaurazione, da parte di questi, di una famiglia, ancorché di fatto, la quale rescinde, quand'anche non definitivamente, ogni connessione con il livello ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale e, conseguentemente, ogni presupposto per la riconoscibilità di un assegno divorzile. A questo condiviso orientamento, al quale va data continuità, risulta essersi attenuto anche il giudice di primo grado sul presupposto, rimasto incontroverso, dei connotati di stabilità e continuità assunti dalla convivenza instaurata dalla G. con altro uomo, con il quale ha anche generato un figlio.
Conclusivamente si deve accogliere il secondo motivo del ricorso principale, con conseguente assorbimento del primo motivo ed irrilevanza della prospettata questione di costituzionalità, dichiarare inammissibile l'unico motivo del ricorso incidentale, quindi cassare l'impugnata sentenza e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, respingere, con decisione di merito assunta ai sensi dell'art. 384 c.p.c., la domanda di assegno divorzile proposta dalla G. .
Giusti motivi, desunti anche dalla natura delle controversia, giustificano l'integrale compensazione delle spese dell'intero giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso principale, dichiara assorbito il primo motivo del medesimo ricorso ed inammissibile il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, rigetta la domanda di assegno divorzile proposta dalla G. . Compensa le spese dell'intero giudizio.
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