Nella separazione tra coniugi l'assegno di mantenimento decorre di regola dalla data della domanda, salvo diversa determinazione del giudice L'assegno di mantenimento nella separazione L'assegno di mantenimento riconosciuto in sede di separazione personale (così come la sua successiva revisione) decorre dalla data della domanda (Cassazione, sentenza n. 25010/07). Ciò in forza del principio per il quale un diritto non può restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio nonchè per analogia con la regola stabilita dall'articolo 445 del Codice civile, in materia di alimenti, secondo cui "Gli alimenti sono dovuti dal giorno della domanda giudiziale o dal giorno della costituzione in mora dell'obbligato, quando questa costituzione sia entro sei mesi seguita dalla domanda giudiziale". Questa regola vale nel caso in cui il giudice della separazione non abbia stabilito espressamente una decorrenza diversa ovvero se abbia stabilito soltanto la corresponsione del mantenimento entro una certa data di ogni mese, trattandosi di mera modalità di adempimento di prestazioni periodiche non ancora maturate che non implica dispensa per quelle dovute per il passato e non ancora adempiute (Cassazione, sentenza n. 7770/97). Se quindi la regola è quella della retroattività (alla data della domanda), d'altra parte il giudice ha il potere di stabilire una decorrenza diversa, graduando e differenziando nel tempo l'entità dell'assegno in base ai dati concretamente accertati. Ne segue, pertanto, che la naturale retroattività delle statuizioni assunte in proposito in sede di giudizio di separazione non implica la necessaria uniformità degli importi fissati in relazione alle varie fasi temporali (Cassazione, sentenza del 17 dicembre 2004, n. 23570). L'assegno divorzile Diversamente deve dirsi per l'assegno divorzile. Quest'ultimo decorre - di regola - dalla data del passaggio in giudicato della sentenza (e non dalla data della domanda). Ciò in quanto l'assegno divorzile trova la propria fonte nel nuovo status delle parti rispetto al quale la pronuncia del giudice ha efficacia costitutiva. A tale principio, l'articolo 4, comma 13, della Legge n. 898/1970 ha introdotto un temperamento avendo conferito al giudice il potere di anticipare, in relazione alle circostanze del caso concreto ed anche in assenza di specifica richiesta, la decorrenza dell'obbligo di corresponsione dell'assegno dalla data della domanda di divorzio. La Corte di Cassazione ha escluso che possa ravvisarsi in tale ipotesi la violazione del principio di uguaglianza, cioè un trattamento differenziato di situazioni analoghe, atteso che, mentre la sentenza di divorzio ha natura costitutiva, quella di separazione, come quella per gli alimenti, ha natura determinativa rispetto alla regolazione dei rapporti economici (Cassazione, sentenza del 29 novembre 2007, n. 24932; Cassazione, sentenza del 24 gennaio 2011, n. 1613).