Con l'annotata sentenza la Sesta Sezione della Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la decisione della Corte di Appello di Caltanissetta nella parte in cui aveva confermato la sentenza di condanna di primo grado che aveva affermato la responsabilità penale dell'imputato per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare nei confronti del figlio minore. Il Massimo Giudice di legittimità ha osservato che il delitto di cui all'art. 570 c.p. non si configura automaticamente per il solo inadempimento dell'obbligazione civile di pagamento disposta dal giudice per il mantenimento del figlio minore, trattandosi non di un reato di mera condotta, ma occorre che sia sussistente la prova dell'elemento soggettivo circa la volontà contraria di non adempiere all'obbligo. In tal senso, l'accertamento del giudice penale è diverso ed indipendente da quello svolto dal giudice civile per la determinazione dell'assegno, potendo al riguardo escludere il reato la capacità economica dell'obbligato, ovvero la sussistenza di elementi indicativi di situazioni che si possano tradurre in un oggettivo status di indigenza economica o di impossibilità di adempiere, anche in modo parziale alla prestazione.