La Corte di Cassazione, ricalcando un principio ormai consolidato, ha ribadito come l'affidamento condiviso, sebbene regola generale, può essere escluso qualora il comporatmento di uno dei coniugi - nella fattispecie fortemente denigratorio della figura dell'altro genitore - si riveli pregiudizievole alla crescita ed allo sviluppo psico-fisico del minore. Nel caso preso in esame era stato accertato nel corso del giudizio che sia il padre che la sua famiglia di origine avevano posto in essere reiterati e non occasionali comportamenti denigratori nei confronti della madre.