La Corte di Cassazione, Sezione I civile, con sentenza 8 marzo 2013 n. 5847 ha rigettato il ricorso proposto avverso la sentenza della Corte d’Appello di Catania che, in parziale accoglimento dell’appello e riformando la impugnata sentenza del Tribunale, ha affidato i figli minori in via esclusiva alla madre, con divieto provvisorio di contatti con il padre, le ha assegnato la casa coniugale mentre ha posto a carico del padre l ’obbligo di versare un assegno mensile per il mantenimento dei figli, condannandolo alle spese di giudizio.