Un padre, per anni, mette in atto un'opera di vera e propria demolizione della figura della madre, ostacolando, in ogni modo, anche gli incontri madre – figli. Ciononostante, in primo grado, il Tribunale dispone l'affidamento condiviso dei figli, con collocazione presso il padre, limitando gli incontri madre-figli. La decisione viene in toto riformata dalla Corte d'appello, all’esito di una relazione del servizio di psichiatria della Asl, secondo cui il comportamento negativo dei figli verso la madre era “stato provocato dalla condotta ostruzionistica del marito che aveva ostacolato gli incontri e ingiustificatamente screditato la figura della madre nei loro confronti, in tal modo danneggiandone l’equilibrio psichico”. Conseguentemente, nell’interesse dei minori, la Corte di Appello disponeva l’affido, in via esclusiva, in favore della madre, con sospensione del diritto di visita, a carico del padre, fino al verdetto del tribunale dei minori, chiamato a esprimersi sulla richiesta di disconoscimento di paternità avanzata dall'ex moglie Inutile il ricorso del padre ai giudici di legittimità. Per la prima Sezione della Corte di Cassazione, sentenza 8 marzo 2013 n. 5847 la valutazione della Corte di Appello è ineccepibile: - non può aver diritto all’affido condiviso un padre che distrugge la figura materna agli occhi dei figli; - si deve dare un giudizio negativo sulle attitudini genitoriali dell’uomo, anche tenendo presente la reiterata condotta ostruzionistica posta in essere al fine di ostacolare in ogni modo gli incontri dei figli con la madre; - si deve comunque auspicare una ripresa dei rapporti tra il padre e i figli (a tale risultato dovranno lavorare gli psichiatri della Asl); - deve inoltre respingersi anche alla richiesta di audizione dei figli, dato che l'accertata sindrome di alienazione parentale, causata dalle pressioni dell’uomo, avrebbe "inficiato i risultati dell'audizione"; - non sussiste, infine, la violazione di legge per la sospensione del diritto di vedere i figli fino alla pronuncia del tribunale dei minori sulla decadenza della potestà genitoriale (rientrano nella competenza del Tribunale per i Minorenni, in base al combinato disposto degli art. 330 c.c. e 38 disp. att. c.c.., le domande finalizzate ad ottenere i provvedimenti di decadenza dalla potestà genitoriale; sono, invece, di competenza del Tribunale ordinario le pronunzie in ordine all’affidamento e relative modalità. L'allegazione di un grave pregiudizio per i figli minori non rileva, di per sè, a meno che detta deduzione sia finalizzata ad ottenere dal Giudice un provvedimento ablativo della potestà).