Con l'annotata decisione il Giudice per le indagini preliminari di Milano ha dichiarato inammissibile l'opposizione avverso la richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero della denuncia/querela presentata dalla persona offesa contro l'ex coniuge per non aver mai corrisposto gli oneri del mantenimento straordinario in favore dei figli minori disposti con decreto dal Tribunale per i Minorenni. Il Giudicante sostiene, infatti, l'insussistenza della fattispecie delittuosa di cui all'art. 570 co. 2 c.p. che richiede la mancanza in concreto dei mezzi di sussistenza ai beneficiari. Nell' ipotesi, dunque, in cui il genitore si limiti a corrispondere il solo assegno di mantenimento ordinario non viene integrata la fattispecie penale di cui all'art. 570 co 2 c.p. Quando con la sentenza di separazione dei coniugi, ovvero con il decreto del Tribunale per i Minorenni venga disposto oltre al pagamento dell’assegno mensile di mantenimento, anche l’obbligo della contribuzione alle spese straordinarie in favore del figlio minore, gli unici mezzi di tutela sono in sede civile, mediante la procedura monitoria e successivamente esecutiva. Sul punto Cass. 24/02/2011 n. 4543 Le spese straordinarie, essendo generiche o indeterminate, necessitano di un titolo esecutivo, quali il decreto ingiuntivo, per l’accertamento del diritto preteso e la sua esigibilità, sulla conformità ai principi del processo di esecuzione. La Suprema Corte Penale in una precedente decisione del 28 agosto 2012 nr. 33319 aveva precisato che anche l’inadempimento saltuario non è reato. In altri termini la tutela penale del coniuge presso cui i figli minori vengono collocati viene sostanzialmente a mancare e a circoscriversi alle sole ipotesi di inadempimento totale dell’assegno del mantenimento ordinario, onerando il genitore presso cui i figli minori sono collocati ad ulteriori azioni legali contro l'altro genitore inadempiente in sede civile per tentare il recupero coatto.