Nella sentenza in commento la parte resistente ha sollevato l’eccezione della impossibilità di emanare un nuovo provvedimento atteso che un precedente giudizio incardinato nelle forme dell’art. 148 c.c. era stato già deciso con un verbale di conciliazione. Invero l’art. 148 u.c., c.c. prevede che “Le parti ed il terzo debitore possono sempre chiedere, con le forme del processo ordinario, la modifica e la revoca del provvedimento”. Da qui che emesso un primo decreto questo non può essere modificato con un provvedimento dello stesso tipo ma solo con un autonomo processi di cognizione. Nel caso di specie il precedente giudizio si era concluso con un verbale di conciliazione, ovvero un accordo tra le parti che può essere modificato solo con la volontà delle parti “Il verbale di conciliazione giudiziale, per quanto redatto con l’intervento del giudice a definizione di una controversia pendente tra le parti, ha natura negoziale, in quanto la conciliazione è frutto dell’incontro della volontà delle parti, onde l’interpretazione del contenuto di detto verbale postula un’indagine sulla volontà delle parti e si risolve in un accertamento di fatto”: così (Cass. V sez., sentenza n. 14911 del 28 giugno 2007).