La separazione dei coniugi e la cessazione del comodato d'uso della casa familiare
Cass. civ. Sez. Unite, 29/09/2014, n. 20448
Avv. Michele Memeo
di Andria, BT
Letto 235 volte dal 21/11/2014
Con questa sentenza le Sezioni Unite della Cassazione hanno chiarito le diverse modalità operative di un contratto di comodato di immobile: senza scadenza e senza specifica finalità o, pur senza termine, con una finalità determinata: p.e. abitativa. In quest'ultimo caso solo per urgente e imprevisto bisogno (art. 1809 comma 2 cod. civ.) del concedente, questi potrà chiederne la restituzione
<<Il codice civile disciplina due "forme" di comodato, quello propriamente detto, regolato dagli artt. 1803 e 1809 e il c.d. precario, al quale si riferisce l'art. 1810 cod. civ., sotto la rubrica "comodato senza determinazione di durata". E' solo nel caso di cui all'art. 1810 cod. civ., connotato dalla mancata pattuizione di un termine e dalla impossibilità di desumerlo dall'uso cui doveva essere destinata la cosa, che è consentito di richiedere ad nutum il rilascio al comodatario. L'art. 1809 cod. civ. concerne invece il comodato sorto con la consegna della cosa per un tempo determinato o per un uso che consente di stabilire la scadenza contrattuale. Esso è caratterizzato dalla facoltà del comodante di esigere la restituzione immediata solo in caso di sopravvenienza di un urgente e imprevisto bisogno (art. 1809 comma 2 cod. civ.). E' a questo tipo contrattuale che va ricondotto il comodato di immobile che sia stato pattuito per la destinazione di esso a soddisfare le esigenze abitative della famiglia del comodatario, da intendersi in tal caso "anche nelle sue potenzialità di espansione". Si tratta infatti di contratto sorto per un uso determinato e dunque, come è stato osservato, per un tempo determinabile per relationem, che può essere cioè individuato in considerazione della destinazione a casa familiare contrattualmente prevista, indipendentemente dall'insorgere di una crisi coniugale. E' grazie a questo inquadramento che risulta senza difficoltà applicabile il disposto dell'art. 1809 comma 2, norma che riequilibra la posizione del comodante ed esclude distorsioni della disciplina negoziale.>>
Con questa sentenza le Sezioni Unite della Cassazione hanno chiarito che la separazione dei coniugi non comporta, automaticamente, il venir meno del comodato d'uso della casa coniugale.
Per comprendere la portata di questa pronuncia proviamo a disegnare uno scenario.
Tizio, padre del giovane Caio, ha fatto costruire due appartamenti, uno sovrastante l'altro.
Uno lo ha adibito a propria abitazione e l'altro, sottostante, lo ha concesso in comodato d'uso a suo figlio Caio, novello sposo, affinchè lo abiti con sua moglie Mevia a titolo gratuito (a tempo indeterminato).
Presto il padre dello sposo diventa nonno: da Caio e Mevia è nato un figlio, Tizietto.
Passa del tempo e la coppia entra in crisi irreversbile: si separa.
Il Tribunale affida il minore Tizietto congiuntamente ad entrambi i geniotri e lo colloca presso la madre Mevia alla quale, pertanto, viene assegnata la casa coniugale.
Il nonno Tizio, parteggiando per suo figlio Caio, intende sottrarre a Mevia l'appartamento, e pertanto la cita in giudizio per ottenerne il rilascio.
Mevia si difende e vince la causa.
Fino a quando non sopraggiunga un'esigenza urgente ed impevista di Tizio (economica, abitativa o d'altra natura) che giustifichi la revoca del comodato (tale non essendo la separazione dei coniugi), poichè Mevia occupa tale appartamento per adibirlo ad abitazione della famiglia (e fino a quando Tizietto non avrà raggiunto l'autonomia economica), Tizio ... può scordarsi di riottenere l'appartamento ... e dovrà a lungo sopportare di incrociare sua nuora per le scale della palazzina.
La regola ha una porata generale e perciò trascende le vicende della separazione dei coniugi.
Attenti al COMODATO, dunque !
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