L’ex moglie ha diritto all’assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne, precario, anche se questo vive da un’altra parte, sempre che non sia economicamente indipendente. Lo ha deciso la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, con la sentenza 3 gennaio 2011, n. 18 la quale ha respinto il ricorso di un imprenditore condannato dai giudici di merito versare alla ex moglie 400 euro al mese anche per il mantenimento della figlia maggiorenne, non più convivente, che svolgeva solo lavori precari.