La legge 8 febbraio 2006 n. 54, con l’espressione «procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati» (contenuta nell’articolo 4, comma 2), ha inteso disciplinare tutti i rapporti tra genitori e figli naturali, senza alcuna limitazione alle ipotesi caratterizzate da controversie in atto. Ne consegue che, stante l’esigenza di una disciplina sostanzialmente omogenea fra figli legittimi e naturali, l’articolo 317-bis, comma 2, del Cc, salva la previsione dell’esercizio della potestà da parte dei genitori conviventi, è stato tacitamente abrogato dalla legge 54/2006, risultando con la stessa totalmente incompatibile.