Le Sezioni Unite, con una importante sentenza che ha risolto un contrasto interpretativo, hanno affermato il principio di diritto secondo cui il decreto pronunciato dal tribunale in materia di revisione delle disposizioni sui figli e sui contributi da corrispondere in caso di scioglimento e cessazione degli effetti del matrimonio, previsto dall’art. 9 della legge n. 898 del 1970, è immediatamente esecutivo, in conformità alla regola generale desumibile dall’art. 4 della stessa legge, che è incompatibile con la disposizione comune dell’art. 741 cod. proc. civ. in tema di procedimenti camerali, il quale subordina l’efficacia esecutiva al decorso del termine per la proposizione del reclamo.