L'assegno di mantenimento per i figli non viene a cessare automaticamente con il raggiungimento della maggiore età; in quanto il figlio maggiorenne deve essere mantenuto fin quando non riesce a trovare il lavoro ad hoc. Così hanno deciso i Giudici della Suprema Corte con la sentenza n. 22909 dell'11 novembre 2010 a favore dei c.d. bamboccioni. In detta sentenza si commenta che i genitori hanno l'obbligo del mantenimento dei figli indipendentemente dalla età anagrafica, fino al momento in cui gli stessi non vengono avviati ad una professione che sia confacente alla loro preparazione e inclinazione naturale, rispondente, il più possibile, alla condizione sociale della famiglia. Per liberarsi dall'obbligo del mantenimento, quindi, non è sufficiente che i figli siano maggiorenni e che lavorino; da tale obbligo non sono esenti, nemmeno i genitori adottivi. La Suprema Corte ha ricordato che "l'obbligo di mantenimento dei genitori, tanto naturali quanto adottivi, verso i figli, di contenuto più ampio e comprensivo di quello alimentare, si sostanzia tanto nell'assistenza economica quanto nell'assistenza morale di costoro, e non cessa per il raggiungimento della maggiore età"; così ha stabilito il risarcimento a carico del comune che si era fatto carico delle spese, precisando che "la famiglia adottiva, pur perdendo la patria potestà, è tenuta a provvedere al mantenimento dei figli adottati e collocati in una casa famiglia (a meno che siano davvero indigenti)".