L'infedeltà che abbia leso la dignità e l'onore del coniuge tradito rappresenta un illecito civile suscettibile di risarcimento danni, anche a prescindere dalle conseguenze causate nell'ambito del matrimonio ed anche qualora non vi sia stata dichiarazione di addebito della separazione. Secondo la Corte, infatti, i doveri che derivano dall'essere marito e moglie hanno natura giuridica e la loro osservanza fa nascere un diritto soggettivo nei confronti di entrambi, diritto che è tutelato anche oltre le regole sulla famiglia. Spetterà in ogni caso al coniuge tradito provare il fatto illecito (tradimento), la violazione di diritti tutelati costituzionalmente ed il nesso causale, oltre all'entità dei danni subiti, sia morali che economici.