L’ex coniuge che con il suo comportamento ostacola le visite dell’altro genitore, di fatto costituisce un serio ostacolo alla crescita equilibrata e serena dei propri figli. La corte di Cassazione, con la sentenza 6790/2016, ha confermato che il comportamento ostacolante del diritto di visita paterno, come regolato con i provvedimenti presidenziali costituiva un illecito civile, con conseguente danno non patrimoniale per la lesione del diritto del padre di non poter incontrare i propri bambini. Il danno nella sentenza è stato quantificato in 10 mila euro. Tale valutazione, infatti, pur se affidata ad apprezzamenti discrezionali del giudice del merito, deve comunque essere sorretta dall'indicazione intelligibile dei criteri adottati. In tali casi, il diffuso affidamento condiviso (criterio in base al quale entrambi i genitori conservano la medesima potestà sui minori, anche in caso di allocazione degli stessi presso uno solo dei due), viene modificato dai giudici in affidamento esclusivo dei minori al genitore “non colpevole”.