La conflittualità esistente fra i due coniugi non può di per sè, nè astrattamente nè in concreto, giustificare la deroga dal regime di affido condiviso in quanto lo stesso è stato ritenuto maggiormente idoneo a riequilibrare la condivisione del ruolo genitoriale in favore dell'interesse dei figli minori. (Nel caso di specie, il rapporto difficile del padre con i figli era stato - almeno in parte - addebitato al difetto di cooperazione fra i coniugi e alla scelta di non voler avvalersi di interventi esterni di sostegno quali quelli forniti dai servizi sociali ed è stato ritenuto che tale posizione conflittuale dei figli rispetto alla figura paterna non giustificasse affatto la opzione verso un regime di affido esclusivo.)