«Il decreto di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio, stante le innovazioni introdotte dalla legge n. 54 del 2006, ha natura sostanziale di sentenza, presentando il requisito della decisorietà (risolvendo una controversia in atto tra contrapposte posizioni di diritto soggettivo) e della definitività, con efficacia assimilabile, rebus sic stantibus, a quella del giudicato. Ne consegue che, pure nell’ambito delle forme camerali che caratterizzano il procedimento ex art. 317-bis cod. civ., tale decreto è impugnabile, nei termini ordinari di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c., con appello mediante ricorso e non con il mezzo del reclamo ex art. 739 c.p.c.»