E' possibile disporre l’affido condiviso del minore, con sua collocazione prevalente presso la madre, nell’abitazione della stessa, e con obbligo della medesima di astenersi da qualsiasi condotta di coinvolgimento del piccolo nella propria scelta religiosa; inoltre, vengono regolati i tempi di permanenza del bambino presso ciascuno dei genitori, disponendo che tutte le festività tradizionali o di significato religioso cattolico (Natale, Pasqua ed i compleanni) siano trascorse con il padre. Nell'adottare queste e simili misure, ci si attiene al criterio fondamentale rappresentato dal superiore interesse della prole.