Commento: La sentenza in commento, con disamina puntuale e ferrea, ricorda che il provvedimento di espulsione (ma prima ancora l'ordine di allontanamento), come qualsiasi altro provvedimento di una pubblica amministrazione, deve essere motivato. Tale motivazione non potrà ridursi alla mera ripetizione del testo della norma violata (il che purtroppo avviene in un numero indeterminabile di casi, in materia di immigrazione), potendo constare anche in una indicazione sintetica, ma precisa, di quegli elementi che hanno formato il convincimento della amministrazione nell'adottare il provvedimento in questione. massima: L'ordine del questore allo straniero di lasciare entro cinque giorni il territorio dello Stato segue il decreto di espulsione del prefetto e presuppone che non sia stato possibile eseguire tempestivamente l'espulsione e neppure trattenere lo straniero presso un centro di permanenza, ovvero che siano trascorsi i termini di permanenza; a norma della L. n. 241 del 1990, art. 3, comma 1, l'ordine deve essere motivato: la mancanza di motivazione ne comporta l'illegittimità e rende inconfigurabile la violazione prevista come reato dal D.Lgs. n. 286 cit., art. 14, comma 5 ter. Detto obbligo motivazionale, pur non potendo considerarsi assolto con la mera ripetizione, nel testo del provvedimento, della formula legislativa, ben può essere soddisfatto anche in modo sintetico, purché nel provvedimento stesso si dia conto degli elementi di fatto che giustificano la riconducibilità della vicenda concreta alla fattispecie astratta delineata dalla norma.