Risponde di peculato per l’impiegato delle Cassa di previdenza privata che si appropria del denaro degli iscritti. Anche se l’ente ha natura privata, infatti, le finalità che persegue sono pubblicistiche. Nulla da fare, dunque, per il funzionario addetto alla gestione degli accantonamenti percentuali (per ferie, indennità di malattia ecc.) delle retribuzioni dei lavoratori della Cassa edile di Frosinone che riveste la qualità di “incaricato di pubblico servizio, a prescindere dalla natura privata dell’ente e dalla mancanza di uno specifico atto normativo o amministrativo di attribuzione di pubblico servizio”. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, sentenza 39359/2012, rigettando il ricorso del dipendente che chiedeva di essere condannato per il più lieve reato di appropriazione indebita. n definitiva, secondo la Corte: “Non si richiede che l’attività svolta sia direttamente imputabile ad un soggetto pubblico, essendo sufficiente che il servizio, anche se concretamente attuato attraverso organismi privati, realizzi finalità pubbliche”. Del resto l’articolo 358 del Cpc definisce l’incaricato di pubblico servizio come colui che, a qualunque titolo, presta un servizio pubblico, a prescindere da qualsiasi rapporto di impiego con un determinato ente pubblico