Sanzioni amministrative al CdS: ingiunzione nulla se emessa da avvocato del comune
Tribunale Pistoia, sentenza 31.10.2014
Avv. Angelo Forte
di Modugno, BA
Letto 421 volte dal 21/01/2015
In ragione della precitata natura di un atto amministrativo, l’ingiunzione fiscale deve essere emessa nel rispetto delle disposizioni del D.lgs. n. 267/2000 e in primis, degli artt. 50 e 107 a tenore dei quali spetta ai dirigenti l’adozione di tutti gli atti di ordinaria gestione dell’ente, non avendo il Sindaco potestà amministrativa.? Nel caso di specie, tuttavia, l’ingiunzione fiscale non è stata emessa da un dirigente del Comune di Abetone, bensì dall’avv. Christian Giangrande sulla base di una procura alle liti ex art.83 c.p.c. conferita del Sindaco del Comune.? Ebbene, ferma la facoltà del Sindaco di conferire ad un legale il mandato a rappresentare il Comune in qualsivoglia controversia giudiziaria (previa adozione di apposita delibera), non rientra certamente tra i suoi poteri quello di delegare ad un avvocato l’emissione dell’ordinanza ingiunzione ex art. 3 R.D. n. 639/1910, la quale, si ripete, pur assommando in sé la funzione dell’atto di precetto, è, innanzitutto, un atto amministrativo di competenza dei dirigenti.?
Sentenza 31 ottobre 2014
TRIBUNALE DI PISTOIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pistoia, in persona della dott.ssa Nicoletta Maria Caterina Curci, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n.ro d’ordine n.222 dell’anno 2013 r.g.a.c.,
TRA
B. M., rappresentata e difesa dagli avv.ti Mauro Vanni e Vito Di Berardino
(appellante)
E
COMUNE di ABETONE, rappresentato e difeso dall’avv. Christian Giangrande
(appellata)
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 28.5.2010 Maria B. proponeva opposizione avverso l’ingiunzione fiscale notificatale il 28.4.2010 con la quale il Comune di Abetone le aveva intimato il pagamento della somma complessiva di € 142,74 portata, quanto a € 56,00, dalla sanzione irrogatale per la violazione del codice della strada (già accertata mediante verbale di contestazione del 4.1.2007, notificato il 2.4.2007 e divenuto esecutivo il 1.6.2007), e quanto, al’importo residuo, alla maggiorazione ex art.27 della legge 689/81, dai costi di notifica dell’ingiunzione e dagli onorari del legale firmatario, maggiorati degli accessori di legge.
A sostegno dell’opposizione la B. eccepiva: la nullità dell’ingiunzione poiché non emessa direttamente dall’ente né affidata ad incaricati sussumibili entro la previsione dell’art.52 D. Lgs 446/1997; la conseguente illegittimità della pretesa inerenti agli onorari del legale che aveva sottoscritto l’ingiunzione; la nullità per omessa notifica del verbale di contravvenzione; la illegittimità della maggiorazione ex art.27 della Legge 689/81 indicata nella ingiunzione; la illegittimità della richiesta relativa all’IVA reclamata sugli onorari del legale; la illegittimità della duplicazione relativa alle spese di notifica. Chiedeva pertanto l’opponente, in via principale, l’annullamento della ingiunzione fiscale previa sospensione della sua efficacia esecutiva e, in via subordinata, l’annullamento della ingiunzione limitatamente alle maggiorazioni non dovute, con conferma della stessa rispetto all’importo della sanzione ed alle spese di notifica.?
Resisteva all’opposizione il Comune di Abetone per eccepire, in via preliminare, l’inammissibilità della opposizione per violazione dell’art. 617 c.p.c. e per contestare, nel merito, la fondatezza degli ulteriori motivi di opposizione.
Con sentenza n. 900/12 depositata il 24.12.2012, il Giudice di Pace di Pistoia, previa declaratoria di ammissibilità dell’opposizione, la rigettava nel merito, compensando le spese di lite.?
Avverso tale sentenza, ha proposto appello M. B. per invocare la riforma della sentenza di primo grado e l’accoglimento delle domanda di annullamento, integrale ovvero parziale, della ingiunzione fiscale impugnata.
Costituitasi tempestivamente in giudizio il Comune di Abetone resisteva all’appello chiedendone il rigetto.
La causa veniva trattenuta in decisione, all’udienza del 10.6.2014 con assegnazione del termine di legge per il deposito delle difese conclusive.
Nel termine assegnato per il deposito della memoria di replica il procuratore dell’appellante dichiarava l’avvenuto decesso della propria assistita allegando il relativo certificato di morte in uno alla copia della comunicazione notificata alla controparte.
***
Il sopravvenuto decesso di M. B. impone dichiararsi cessata la materia del contendere per intervenuta estinzione dell’obbligazione di pagare la sanzione amministrativa già fatta oggetto d’ingiunzione fiscale (cfr. ex multis Cass. 29.10.2010 n.22199).?
Resta, dunque, devoluta alla cognizione del tribunale la regolamentazione delle spese di lite in ossequio al principio della soccombenza virtuale.
Aderendo all’orientamento espresso da questo tribunale in altre sentenze aventi identico oggetto, reputa questo giudicante che l’appello debba essere accolto.
Dirimente ai fini della decisione si profila il primo motivo di appello con il quale la B. ha censurato la sentenza di primo grado per non aver il Giudice di Pace correttamente valorizzato la non delegabilità a terzi, da parte della pubblica amministrazione, del potere di emettere atti amministrativi, peraltro inerenti all’esercizio del potere di autotutela e del tutto estranei all’attività giurisdizionale, fatto accaduto nel caso in esame attraverso il conferimento ad un procuratore legale del mandato ad emettere l’ingiunzione fiscale oggetto d’impugnazione.
Il motivo è fondato.
Pacifico essendo tra le parti che il Comune di Abetone abbia inteso procedere alla riscossione coattiva delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa per la violazione delle norme del codice della strada, mediante la procedura d’ingiunzione diretta di cui al RD 639/1910, integra indirizzo giurisprudenziale consolidato che l’ingiunzione fiscale, in quanto espressione del potere di accertamento e di autotutela della p.a., abbia natura di atto amministrativo, cumulante in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto (cfr. ex multis Cass. 25.5.2007 n.12263).
Questione devoluta alla cognizione del soggetto è se, in ragione del conferimento del mandato difensivo apposto a margine dell’ingiunzione fiscale in esame, l’atto impugnato possa essere ritenuto valido, in quanto comunque riferibile all’amministrazione comunale legittimata alla sua emissione, benché redatto e sottoscritto dal legale officiato.
Ebbene reputa il tribunale che l’ingiunzione fiscale di che trattasi sia radicalmente nulla.
In ragione della precitata natura di un atto amministrativo, l’ingiunzione fiscale deve essere emessa nel rispetto delle disposizioni del D.lgs. n. 267/2000 e in primis, degli artt. 50 e 107 a tenore dei quali spetta ai dirigenti l’adozione di tutti gli atti di ordinaria gestione dell’ente, non avendo il Sindaco potestà amministrativa.?
Nel caso di specie, tuttavia, l’ingiunzione fiscale non è stata emessa da un dirigente del Comune di Abetone, bensì dall’avv. Christian Giangrande sulla base di una procura alle litiex art.83 c.p.c. conferita del Sindaco del Comune.?
Ebbene, ferma la facoltà del Sindaco di conferire ad un legale il mandato a rappresentare il Comune in qualsivoglia controversia giudiziaria (previa adozione di apposita delibera), non rientra certamente tra i suoi poteri quello di delegare ad un avvocato l’emissione dell’ordinanza ingiunzione ex art. 3 R.D. n. 639/1910, la quale, si ripete, pur assommando in sé la funzione dell’atto di precetto, è, innanzitutto, un atto amministrativo di competenza dei dirigenti.?
Inapplicabile al caso in esame è, quindi, il principio di diritto più volte affermato dalla Corte di Cassazione secondo cui, ai fini della validità dell’atto amministrativo, non rileva la relativa sottoscrizione bensì la sicura riferibilità dello stesso all’organo amministrativo titolare del potere nel cui esercizio esso è adottato, posto che, a tenore di questa stessa giurisprudenza, è comunque necessario che dal contesto del medesimo atto sia possibile appurarne l’univoca attribuibilità a chi deve esserne l’autore (cfr. Cass. Ord., 6.7.2012 n.11458 nonché Cass. 10.6.2009 n.13375 e Cass. n.21954/2004).?
Nell’ingiunzione fiscale impugnata, viceversa, non solo manca la sottoscrizione del funzionario del Comune e non vi è alcun indice di riferibilità dell’atto amministrativo allo stesso (a tal fine non essendo sufficiente il solo mandato alle liti da parte del Sindaco) ma, al contrario, sia la sottoscrizione dell’avvocato sia l’intera veste grafica del provvedimento depongono a favore della non riferibilità dell’atto all’ente comunale (basti pensare all’intestazione dell’atto allo studio legale dello stesso ed al luogo di emissione, rappresentato addirittura da un Comune posto in una regione differente).
Si è dunque ben fuori dai casi in cui la giurisprudenza ha ritenuto possibile ricondurre l’attribuibilità dell’atto alla pubblica amministrazione per la sola assenza di una firma del dipendente comunale o per la sua illeggibilità; né i profili d’illegittimità sopra evidenziati possono essere colmati con la procura alle liti posta a margine del provvedimento impugnato, posto che, per ammissione stessa della difesa del Comune, essa attiene unicamente all’assistenza legale nella procedura.
Deve dunque affermarsi che l’ingiunzione fiscale di che trattasi è stata emessa, in evidente carenza di potere, da un soggetto estraneo all’amministrazione competente e in mancanza di una regolare procedura di affidamento.
L’assorbenza del primo motivo di appello esime il Tribunale dalla delibazione dei restanti motivi di gravame e vale a giustificare la condanna del Comune di Abetone alla rifusione delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull’appello proposto da M. B., così dispone:
- dichiara cessata la materia del contendere per intervenuto decesso della ingiunta;
- condanna il Comune di Abetone alla rifusione, in favore della parte appellata, delle spese ?di lite che liquida, per il primo grado, in € 44,05 per spese vive e € 400,00 per onorari, oltre a rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, e, per il secondo grado, in € 73,05 per spese vive e € 1.000,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge
Così deciso in Pistoia il 31.10.2014
IL GIUDICE
Dott.ssa Nicoletta Maria Caterina Curci
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