“Come rilevato dalla stessa sentenza 18186/06 e successivamente implicitamente confermato dalle Sezioni Unite (SU 22676/09, e 5621/09) la violazione consistente in una condotta diversa dal divieto di sosta, quale la circolazione in corsie riservate ai mezzi pubblici, può essere accertata solo dal personale ispettivo delle aziende di trasporto pubblico di persone, ma non anche dagli ausiliari del traffico (dipendenti comunali o delle società di gestione dei parcheggi) di cui alla L. 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 132, integrato e interpretato autenticamente dalla L. 23 dicembre 1999, n. 488, art. 68, comma 1. Inoltre l’accertatore deve essere nominativamente individuato con specifico provvedimento di nomina, come richiesto dalla normativa testè ricordata. Questa Corte ha già affermato il principio che incombe sull’amministrazione opposta dimostrare che la violazione era stata accertata da soggetto specificamente abilitato, non essendo sufficiente che il verbale rechi la mera qualificazione dell’operante come “ausiliario del traffico”.