in mancanza di norme transitorie, il venir meno della natura penale della confisca prevista dai detti articoli, comporti l'applicazione dell'art. 2 comma 4 c.p., con la conseguenza che, ai casi di consumazione del reato avvenuta prima dell'entrata in vigore della nuova legge, si applicherà la nuova e più favorevole disciplina che ha trasformato una sanzione penale in una di carattere amministrativo.