L’attraversamento di semaforo con luce rossa
Corte di Cassazione, II Sezione Civile Sentenza n. 7388 del 26 marzo 2009
Avv. Davide Binda
di Roma, RM
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LA MASSIMA “Le pur pregevoli argomentazioni svolte prescindono però da emergenze che impongono una valutazione diversa: in primo luogo, se è vero che in alcune sentenze questa Corte ha ritenuto ammissibile la contestazione non immediata della infrazione, pure tanto ha fatto legando tale differimento a precise condizioni, particolarmente specificate in tema di rilevamento a mezzo autovelox di eccesso di velocità (cfr. Cass. 4 maggio 2005, n. 9222; 17 marzo 2005, n. 586
LA DECISIONE La Corte di Cassazione ha sentenziato che la mancata presenza in loco di agenti accertatori, da un lato preclude la possibilità di contestazione immediata nei casi in cui ciò sia possibile, così derogando al precetto legislativo in materia, e d’altro canto, non permette di verificare le situazioni concrete in cui l'apparecchio di rilevamento automatico opera, fornendo lo spunto a possibili equivoci, non risolubili con certezza proprio per l'assenza degli agenti sul posto. In sostanza, la violazione dovrebbe sempre poter essere oggettivamente rilevata, in modo tale da non lasciare spazio a dubbi e/o a equivoci in merito alla consumazione dell’infrazione. In caso di elevazione di contravvenzione per passaggio con semaforo rosso, qualora l’automobilista si trovi in coda e non sia riuscito a liberare l’incrocio per tempo, prima del passaggio della luce a rossa, si potrà legittimamente proporre ricorso alla competente autorità in quanto l’infrazione è stata determinata da elementi oggettivi (coda, incolonnamento, etc) che hanno di fatto portato alla commissione dell’infrazione senza volontarietà da parte del conducente del veicolo. DA RICORDARE: In caso di ricorso avverso verbale elevato per passaggio con luce del semaforo rossa, è sempre consigliabile, quando possibile, indicare il nome di eventuali testimoni presenti all’accaduto che possano confermare le ragioni del ricorrente.
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Avv. Pierluigi Coscia
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