La Cassazione ha affermato che il permesso invalidi non rappresenta un provvedimento di carattere personale ma attesta la caratteristica di un veicolo: il contrassegno, indica semplicemente che il veicolo è al servizio di un invalido e pertanto l'apposizione del permesso sull'automobile non può configurare il delitto di sostituzione di persona, ex art. 494 c.p., ma integra soltanto un illecito di natura amministrativa, in particolare riconducibile alla previsione di cui all'art. 188 C.d.S.