In materia di accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocità, compiuta a mezzo di apparecchiature di controllo, l’art. 4 del Dl 121/2002, convertito in legge n. 168 del 2002, dispone che della installazione dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo deve essere data preventiva informazione agli automobilisti. La predetta norma non prevede un obbligo rilevante esclusivamente nell’ambito dei servizi organizzativi interni della pubblica amministrazione, ma è finalizzata a informare gli automobilisti della presenza dei dispositivi di controllo, onde orientarne la condotta di guida e preavvertirli del possibile accertamento di infrazioni; con la conseguenza che la violazione di tale previsione cagiona la nullità della sanzione eventualmente irrogata. A nulla rileva, pertanto, che la comunicazione della presenza della postazione sia stata effettuata a mezzo dei media, modalità, questa, prevista da una circolare ministeriale che non costituisce fonte di diritto, mentre occorre far riferimento alla fonte normativa. (Massima redazionale)