Ciclomotori e intralcio della corsia preferenziale
Corte di Cassazione, II Sezione. Sentenza n. 26311 del 2006
Avv. Davide Binda
di Roma, RM
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LA MASSIMA “Un ciclomotore di ridotto ingombro non poteva mai intralciare il traffico, essendo bene il conducente in grado di accostarsi al margine della carreggiata, anche per la mancanza in luoghi di cordoli che potessero intralciare la manovra e in considerazione dello scarso traffico esistente in luogo per via dell’ora in cui sarebbe avvenuta l’infrazione contestata”. La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 26311/2006, ha stabilito che un ciclomotore, lad
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 26311/2006, ha stabilito che un ciclomotore, laddove circoli all’interno di una corsia preferenziale riservata ai mezzi pubblici, non integra la fattispecie prevista dall’infrazione di intralcio al servizio di trasporto pubblico. La sentenza si riferisce a un verbale elevato a carico di un utente della strada, sanzionato per aver circolato, in sella al proprio ciclomotore, in una corsia, cosiddetta preferenziale, adibita al passaggio di autobus e taxi, convalidata dal giudice di pace e poi rivisitata dai giudici supremi. La Corte ritenendo che un ciclomotore è un veicolo a ingombro ridotto, anche sulla scorta del fatto che il conducente poteva comunque provvedere ad accostarsi al margine della carreggiata data l’assenza di cordoli che ne potessero intralciare tale manovra e considerato il basso livello di traffico, ha di fatto sentenziato che allo stesso ciclomotore non potesse essere contestata l’infrazione di ostruire e intralciare la carreggiata.
LA DECISIONE La Corte di Cassazione ha stabilito che la sanzione elevata a carico di un ciclomotore per intralcio della corsia riservata ai mezzi pubblici risulta illegittima, in presenza di determinate caratteristiche delle sede stradale e di intensità di traffico. Il conducente di un ciclomotore che si vede elevare una sanzione per le stesse motivazioni potrà pertanto legittimamente impugnare tale provvedimento davanti alla competente autorità chiedendone l’annullamento stante la carenza dei requisiti oggettivi richiesti per l’irrogazione di tale tipo di sanzione.
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