Niente multa se la segnaletica del limite di velocità non è posizionata anche dopo lo strumento di rilevazione della velocità. E' quanto emerge dall'ordinanza 20 maggio 2014, n. 11018 della Sesta Sezione-2 Civile della Corte di Cassazione. "Va infatti ritenuto che la mancanza della ripetizione del segnale poteva indurre il conducente a credere che la riduzione del limite di velocità disposta prima dell'intersezione fosse venuta meno, giacchè il coordinamento tra l'art. 119 e l'art. 104 del Regolamento è da formulare nel senso che il limite di velocità imposto da un segnale cessi, per effetto del segnale di fine del limite (tesi sostenuta dal Comune nelle sue difese), solo se ci si trova in presenza di un tratto di strada continuo".