è possibile affermare che entrambe le fattispecie contravvenzionali del rifiuto di sottoporsi ad alcooltest ed agli accertamenti sanitari finalizzati alla verifica della condizione di alterazione dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope risultano assoggettate alle medesime "pene" previste dall'art. 186, comma 2^ lett. c) ovverosia: ammenda da 1.500 a 6.000 Euro ed arresto da sei mesi ad un anno, vigente all'epoca del fatto; ciò alla stregua del chiaro ed inequivoco richiamo di tale disposizione enunciato dall'art. 186 comma 7^ cui, a sua volta, indiscutibilmente fa rinvio l'art.187, comma 8^. Né potrebbe legittimamente sostenersi il contrario attesa l'identità sostanziale delle due fattispecie di reato e l'identità di ratio.