L'art. 201, comma 1 bis, lett. g) del Codice della Strada (D.Lgs. n. 285 del 1992), come introdotto dall'art. 4 D.L. n. 151 del 2003, convertito nella legge n. 214 del 2003, ha previsto l'esonero dall'obbligo di contestazione immediata sia per l'accesso alle zone a traffico limitato, che per la circolazione sulle corsie riservate. A fronte, pertanto, di siffatte infrazioni (nella specie consistente nel transito in zona a traffico limitato), da qualificarsi come ipotesi tipizzate di esclusione legale della necessità di assolvere all'obbligo della contestazione immediata, non sussiste l'obbligo di specificare nel relativo verbale i motivi ostativi alla contestazione in parola. Cass. civ. Sez. II, 04-03-2011, n. 5252 R.M. c. Comune di Bologna