La 2 sezione Civile della Corte di Cassazione, con la sentenza n.° 13727 del 22 Giugno 2011, ha decretato la nullità della multa effettuata con il telelaser nel caso di omessa preventiva segnalazione tramite cartellonistica. Nel motivare tale decisione, si è tenuto conto della legge 160 del 2007 che estende l'obbligo della preventiva segnalazione del controllo remoto, che prima era escluvamente richiesta per apparecchi senza la presenza diretta dell'operatore di polizia, a tutti i tipi e modalità di controllo della velocità sia con apparecchi fissi che mobili, quindi anche ai telelaser.