Le Sezioni unite della Cassazione risolvono la questione sul foro erariale in materia di appello avverso i provvedimenti in materia di sanzioni amministrative, sancendone l'inapplicabilità, soffermandosi anche sul relativo rito.? La questione che le sezioni unite sono chiamate a risolvere è se il gravame contro i provvedimenti del giudice di pace, ove sia parte un'amministrazione statale, debba essere proposto al tribunale del circondario, secondo la previsione dell'art. 341 c.p.c., oppure all'eventualmente diverso tribunale del capoluogo del distretto, a norma del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 7. Il principio da enunciare è dunque: La regola del "foro erariale" non è applicabile ai giudizi di appello in materia di sanzioni amministrative.