Le cartelle di pagamento emesse in materia di violazioni al codice della strada non è dovuta la maggiorazione di cui all’art. 27 L. 689/81
Cassazione civile, Sez. II, 16 febbraio 2007 n. 3701
Avv. Roberta Ronzino
di Lecce, LE, Italia
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Infatti alle sanzioni, come nella specie stradali, si applica l'art. 203 C.d.S., comma 3, che, in deroga alla L. n. 689 del 1981, art. 27, in caso di ritardo nel pagamento della sanzione irrogata nell'ordinanza - ingiunzione, prevede, l'iscrizione a ruolo della sola metà del massimo edittale e non anche degli aumenti semestrali del 10%. Aumenti, pertanto, correttamente ritenuti non applicabili dal G.d.P., peraltro con motivazione errata, che va quindi corretta in conformità all'enunciato principio. Al rigetto del ricorso, segue la condanna alle spese.
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