La rateizzazione delle multe spetta solo all'Amministrazione e non può essere decisa secondo equità
Sentenza della Corte di Cassazione, 2° Sez. civile, 21.12.2009 n. 26932
Avv. Daniela Conte
di Roma, RM
Letto 3818 volte dal 27/12/2009
Massima: L’art. 26 della legge sulle sanzioni amministrative consente ... il pagamento rateale su disposizione dell’autorità che applica la sanzione, che nel caso di specie era stato il comune di Firenze. Nel rigettare il ricorso il giudice di pace non ha rideterminato la sanzione ex art. 204-bis Cds. Inoltre il potere di suddivisione in rate è legato all’esistenza di condizioni economiche disagiate dell’obbligato e non può essere stabilito se
Massima:
L’art. 26 della legge sulle sanzioni amministrative consente ... il pagamento rateale su disposizione dell’autorità che applica la sanzione, che nel caso di specie era stato il comune di Firenze. Nel rigettare il ricorso il giudice di pace non ha rideterminato la sanzione ex art. 204-bis Cds. Inoltre il potere di suddivisione in rate è legato all’esistenza di condizioni economiche disagiate dell’obbligato e non può essere stabilito secondo equità, contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata.
CORTE DI CASSAZIONE, 2° SEZIONE CIVILE
SENTENZA N. 26932 DEL 21.12.2009
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIOVANNI SETTIMJ - Presidente –
Dott. STEFANO PETITTI - Consigliere –
Dott. PASQUALE D’ASCOLA - Rel. Consigliere –
Dott. CARLO DE CHIARA - Consigliere –
Dott. ALBERTO GIUSTI - Consigliere –
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso 24394-2006 proposto da:
COMUNE DI FIRENZE In persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DORA 1, presso lo studio dell’Avvocato LORIZIO MARIA ATHENA, che lo rappresenta e difende unitamente all’Avvocato SANSONI ANDREA, giusta determinazione dirigenziale n. 12261 del 28.12.2005, e giusta procura e giusta procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrente –
contro
OMISSIS - intimato -
Avverso la sentenza n. 5331/2005 del GIUDICE DI PACE DI FIRENZE del 29.9.05, depositata il 03/10/2005,;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/09/2009 del Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA;
E’presente il P.G. in persona del Dott. PASQUALE PAOLO MARIA CICCOLO.
Fatto e diritto
Il Giudice di Pace di Firenze con sentenza del 3 ottobre 2005 respingeva l’opposizione proposta da (OMISSIS) avverso il comune di Firenze, per l’annullamento di numerosi verbali di accertamento di infrazioni al codice della strada, elevati per aver circolato in corsie riservate ad altri veicoli.
Stabiliva però “per equità” una dilazione di pagamento, fissando la rata mensile di euro dieci. Il comune di Firenze ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 9 agosto 2006. L’opponente è rimasto intimato.
Avviata la trattazione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio, il procuratore generale ha chiesto l’accoglimento del ricorso perché manifestamente infondato.
Il ricorso denuncia congiuntamente “mancata corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato” (violazione art. 112 c.p.c.) e violazione degli artt. 23 e 26 della legge 689/81. Rileva che il giudice di pace non aveva il potere di concedere la rateizzazione, né quello di decidere la controversia secondo equità.
La censura di violazione di legge, logicamente assorbente e quindi da esaminare prioritariamente, è fondata.
L’art. 26 della legge sulle sanzioni amministrative consente infatti il pagamento rateale su disposizione dell’autorità che applica la sanzione, che nel caso di specie era stato il comune di Firenze. Nel rigettare il ricorso il giudice di pace non ha rideterminato la sanzione ex art. 204-bis Cds.
Inoltre il potere di suddivisione in rate è legato all’esistenza di condizioni economiche disagiate dell’obbligato e non può essere stabilito secondo equità, contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata. Infine la rateizzazione non può essere inferiore a 15 euro e non può superare le trenta rate; il giudice di pace non si è attenuto neppure a tali parametri, poiché ha fissato la rata mensile in dieci euro e non ha considerato che in relazione all’importo complessivo delle somme ingiunte (pari, stando al ricorso, a euro 2777,61) sarebbero necessarie 278 (duecentosettantotto) rate per ultimare il pagamento . La norma invocata è stata quindi violata sotto tutti gli aspetti denunciati. Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata nella parte in cui è stata disposta la rateizzazione del pagamento delle sanzioni opposte e la condanna dell’opponente alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata nella parte in cui dispone la rateizzazione del pagamento. Condanna parte intimata alla refusione a controparte delle spese di lite, liquidate in euro 400 per onorari, 200 per esborsi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della seconda sezione civile tenuta il 30 settembre 2009.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Pasquale D’Ascola Giovanni Settjmi
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