E' legittima la rilevazione della velocità di un autoveicolo effettuata a mezzo apparecchiature elettronica denominata "telelaser", apparecchiatura che non rilascia documentazione fotografica dell’avvenuta rìlevazione nei confronti di una determinato veicolo, ma che consente unicamente l'accertamento della velocità, restando affidata alla attestazione dell'organo di polizia stradale addetto alla rilevazione.