Con ricorso depositato il 2 febbraio 2005, omissis proponeva opposizione, dinanzi al Giudice di pace di Roma, al verbale di accertamento dell'infrazione di cui all'art. 186 del codice della strada contestatale immediatamente dalla Polizia Municipale del Comune di Roma, deducendo la violazione del diritto di difesa, l'inesistenza della contestazione e l'illegittimità del ritiro della patente nonchè della decurtazione dei punti dalla patente medesima. Nella contumacia dell'opposto Comune di Roma, l'adito Giudice di pace, con sentenza n. 36139 del 2005 (depositata il 5 settembre 2005 e non notificata), dichiarava la propria incompetenza per materia a conoscere della formulata opposizione, essendo competente al Tribunale penale, anche in relazione alla sanzione accessoria. Nei confronti di detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione omissis, basato su un unico motivo, al quale ha resistito con controricorso l'intimato Comune di Roma. Il collegio ha deliberato l'adozione della motivazione della sentenza in forma semplificata. Con l'unico motivo proposto la ricorrente ha dedotto - in relazione all'art. 360 n. 2 c.p.c., - la violazione e falsa applicazione degli artt. 126-bis, 204-bis, 205, 218 e 223 del codice della strada, poichè, nella specie, il giudice di pace si sarebbe dovuto ritenere competente, ai sensi degli artt. 204-bis e 205 del codice della strada a decidere non solo sulla sospensione ma anche sull'illegittimo ritiro della patente di guida nel caso di violazione dell'art. 186 in relazione agli artt. 222 e 223 del codice della strada nonchè avverso il provvedimento con il quale si opera (o si preavvisa) la decurtazione dei punti (ex art. 126 bis del codice della strada) nel caso in cui non ricorrano danni alle persone essendo detto procedimento autonomo rispetto a quello relativo all'accertamento del reato, di competenza dei Tribunale penale. Per il caso di ravvisata fond atezza del riportato motivo, la ricorrente ha chiesto, nell'eventuale sussistenza dei relativi presupposti ex art. 384 c.p.c., di decidere nel merito la proposta opposizione. Rileva il collegio che, in effetti, nella fattispecie, l'opposizione proposta in primo grado dinanzi al giudice di pace di Roma concerneva un verbale di accertamento inerente l'illecito a seguito delle verifiche conseguenti all'intervento dell'organo accertatore per un sinistro stradale - di cui all'art. 186 del codice della strada a cui aveva fatto seguito il ritiro della patente di guida ai sensi dell'art. 223 del codice della strada con il coevo preavviso dell'applicabilità della decurtazione di dieci punti dalla stessa patente in virtù dell'accertata violazione. Il giudice di pace investito, in sede civile, dell'opposizione formulata direttamente avverso il predetto verbale di accertamento, sul corretto presupposto che, in effetti, l'illecito accertato era riconducibile ad un reato, anzichè dichiarare propriamente inammissibile la domanda proposta, ha ritenuto che sulla stessa la competenza spettasse al Tribunale penale, anche in relazione alla sanzione accessoria. Con tale decisione, quindi, il predetto giudice di pace non si è esattamente conformato alla giurisprudenza di questa Corte (v., ad es., Cass. n. 22467 del 2006 e Cass. n. 17342 del 2007), la quale ha condivisibilmente statuito che, in tema di violazione delle norme del codice della strada, poichè l'art. 186 comma 2 prevedeva, prima delle modifiche introdotte dalle leggi n. 160 del 2007 e n. 120 del 2010 (inapplicabili ratione temporis nel caso di specie, essendo stato l'illecito accertato nel…), esclusivamente le sanzioni penali dell'arresto e dell'ammenda, oltre quella accessoria della sospensione della patente , il processo verbale che avesse accertato siffatto illecito, in quanto costituente una vera e propria notitia criminis, non poteva rientrare nella giurisdizione del giudice civile, in particolare di quella del giudice di pace, di cui all'art. 204 bis del codice della strada in relazione all’articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Nè - occorre aggiungere - si sarebbero potuti considerare autonomamente impugnabili il mero ritiro della patente di guida e il preavviso dell'applicabilità della decurtazione dei punti da tale documento abilitativo attestati nello stesso verbale poichè tali condotte realizzate dall'organo accertatore erano state, in effetti, poste in essere in vista della eventuale successiva irrogazione della sanzione amministrativa accessoria riguardante la possibile sospensione della patente di guida da adottarsi, ai sensi del previgente art. 223 del codice della strada con provvedimento prefettizio autonomo che, se effettivamente emesso, avrebbe potuto - esso sì - costituire oggetto di apposita opposizione in sede giurisdizionale civile (v., ad es., Cass. n. 11369 del 2005; Cass., SSUU, n. 2519 del 2006; Cass. n. 18617 del 2006 e Cass. n. 8607 del 2007). Di conseguenza, previa cassazione senza rinvio della sentenza impugnata e decidendo ai sensi dell'art. 382 comma 3, c.p.c., si deve pervenire alla declaratoria di inammissibilità dell'opposizione formulata in primo grado, proprio perchè, per le spiegate ragioni, la domanda non avrebbe potuto - in relazione al suo oggetto e all'ambito di cognizione del giudice civile - essere proposta dinanzi al giudice di pace adito. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico della ricorrente nella misura liquidata come in dispositivo, ne mentre non occorre adottare alcuna statuizione sulle spese riguardanti il giudizio di primo grado nel quale il resistente Comune di Roma rimase contumace. P.Q.M. La Corte, decidendo sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata dichiarando l'inammissibilità dell'opposizione avverso il verbale di accertamento proposta in primo grado dalla ricorrente omissis. Condanna quest'ultima al pagamento delle spese del presente giudizio.