In caso di opposizione a verbale di contestazione di infrazione al Codice della Strada , il giudicante , in base al proprio libero convincimento , può determinare, la sanzione in misura compresa tra il minimo ed il massimo edittale. Atteso che il richiamo al libero convincimento del giudice nella determinazione della sanzione , comporta che, rigettata l'opposizione e in assenza di una predeterminazione normativa , questi possa anche d'ufficio applicare la sanzione ritenuta congrua, ovviamente tra il minimo ed il massimo edittattale, deve quindi affermarsi che in caso di opposizion a verbale , il giudice può applicare anche d'ufficio , una sanzione superiore a quella prevista in caso di mancato ricorso, sempre secondo il suo libero convincimento, e ovviamente , nei limiti edittali.