Il codice della strada concede al giudice il potere di determinare l’entità della sanzione applicabile nei limiti del minimo e massimo previsti dalla norma di riferimento, al fine di commisurarla, secondo il suo potere discrezionale, alla gravità del fatto concreto, desunta dai suoi elementi oggettivi e soggettivi. Tale facoltà, tuttavia, trova un limite nella misura determinata con la contestazione dell’infrazione a norma dell’art. 195 c.s., comma 2, nel senso che la sanzione non può essere determinata in misura superiore a quella stabilita dal prefetto.