La disposizione contenuta nel terzo comma dell’art. 201 del codice della strada a norma del quale «comunque, le notificazioni si intendono validamente eseguite quando siano fatte alla residenza, domicilio o sede del soggetto, risultante dalla carta di circolazione... » si deve interpretare nel senso che la validità della notificazione non è fondata sul semplice tentativo della stessa presso uno dei luoghi risultanti dai documenti ivi menzionati, bensì sul necessario espletamento delle formalità previste per l’ipotesi d’irreperibilità del destinatario sia per quanto riguarda la notificazione ordinaria, sia per quella postale. Ne consegue che, nell’ipotesi di trasferimento del trasgressore in un luogo non annotato sulla carta di circolazione, la notificazione (sia ordinaria che postale), per essere valida, richiede necessariamente l’espletamento delle formalità previste dall’art. 140 c.p.c. per il caso d’irreperibilità del destinatario. (Cass. Civ., sez. II, 2 settembre 2011, n. 18049) - [RIV-1110P773] - Art. 201