la disposizione contenuta nel terzo comma dell’art. 201 del Codice della Strada – a norma del quale “comunque, le notificazioni si intendono validamente eseguite quando siano fatte alla residenza, domicilio o sede del soggetto, risultante dalla carta di circolazione …” – non è innovativa rispetto alla disposizione dell’art. 141 dell’abrogato codice della strada, dovendosi anch’essa interpretare nel senso che la validità della notificazione non è fondata sul semplice tentativo della stessa presso uno dei luoghi risultanti dai documenti ivi menzionati, bensì sul necessario espletamento delle formalità previste per l’ipo tesi d’irreperibilità del destinatario, sia per quanto riguarda la notificazione ordinaria, sia per quella postale. Ne consegue che, nell’ipotesi di trasferimento del trasgressore in un luogo non annotato sulla carta di circolazione, la notificazione (sia ordinaria che postale), per essere valida, richiede necessariamente l’espletamento delle formalità previste dall’art. 140 cod. proc. civ. per il caso d’irreperibilità del destinatario. (Sent. N. 5907 del 23/04/2002).