L'applicazione del principio espresso dalla Cassazione nella sentenza in commento al nuovo termine di cui all'art. 201 C.d.S., nei casi di cambi di residenza, rischia di rendere difficile se non impossibile la tempestiva notifiche dei verbali. La Corte, aderendo al primo degli indicati orientamenti e chiarendo che non spetta al cittadino comunicare la variazione di residenza al P.R.A., ha affermato i seguenti principi di diritto: * a) il dies a quo del termine di 150 giorni per la notifica del verbale di contestazione delle violazioni del codice della strada, nel caso in cui il destinatario abbia mutato residenza provvedendo a far ritualmente annotare la relativa variazione (con l'indicazione dei dati relativi ai veicoli di appartenenza) soltanto negli atti dello stato civile e non anche nel Pubblico Registro Automobilistico, va individuato nella data di annotazione della variazione di residenza negli atti dello stato civile; * b) non può ritenersi tempestiva la notifica del verbale di contestazione delle infrazioni al Codice della Strada quando siano trascorsi più di 150 giorni dalla variazione anagrafica del trasgressore conseguente alla rituale domanda di cambio di residenza con l'indicazione dei dati relativi ai veicoli di appartenenza, ma meno di 150 dalla relativa annotazione nel P.R.A. o nell'Archivio Nazionale Veicoli.