Avverso la cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada è ammissibile l'opposizione ai sensi della legge n. 689 del 1981
Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza del 8 agosto 2007, n. 17445
Avv. Staff di Guidelegali.it
di Milano, MI
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ELEFANTE Antonino - Presidente Dott. COLARUSSO Vincenzo - Consigliere Dott. SCHETTINO Olindo - Consigliere Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - Consigliere Dott. MIGLIUCCI Emilio - rel. Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: PREFETTO TRAPANI, elettivamente domici
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ELEFANTE Antonino - Presidente
Dott. COLARUSSO Vincenzo - Consigliere
Dott. SCHETTINO Olindo - Consigliere
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - Consigliere
Dott. MIGLIUCCI Emilio - rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PREFETTO TRAPANI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
BO. AN.;
- intimato -
avverso la sentenza n. 261/02 del Giudice di pace di CASTELVETRANO, depositata il 19/12/02;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 12/06/07 dal Consigliere Dott. Emilio MIGLIUCCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 10 giugno 2002 An. Bo. proponeva al Giudice di Pace di Castevetrano opposizione avverso la cartella esattoriale relativa al verbale di accertamento della violazione dell'articolo 84, comma 14 a lui contestata quale proprietario e responsabile in solido con il conducente dell'autovettura Fiat Uno tg. (OMESSO) che il 9-8-2000 circolava senza essere stata sottoposta a revisione.
Deduceva la propria carenza di legittimazione attiva per avere sin dal 19-1-1998 venduta l'autovettura de qua.
Con sentenza dep. il 19 dicembre 2002 il giudice di pace accoglieva il ricorso sul rilievo che l'opponente aveva venduto a terzi l'autovettura sin dal 19-1-1998.
Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il Prefetto di Trapani sulla base di un unico motivo.
Non ha svolto attivita' difensiva l'intimato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo il ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione della Legge n. 689 del 1981, articoli 22 e 23 deduce che l'opposizione a cartella esattoriale, proposta dal Bo. per fare valere la illegittimita' del verbale di accertamento ritualmente notificatogli, doveva essere dichiarata inammissibile.
Il motivo e' fondato.
In tema di cartella esattoriale emessa per riscuotere sanzioni amministrative pecuniarie, e' esperibile l'opposizione Legge n. 689 del 1981 ex articolo 22 qualora la cartella esattoriale sia stata emessa senza essere preceduta dalla emissione dell'ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento ovvero quando per vizi della notifica l'opponente sia venuto a conoscenza del provvedimento o del verbale per la prima volta con la notificazione della cartella esattoriale: in tal caso, al ricorrente, il quale deduca di non essere stato in grado di proporre l'opposizione di cui alla Legge n. 689 del 1981, articolo 22 deve essere consentito di recuperare l'esercizio del mezzo di tutela previsto da detta legge. (Cass. 9180/2006; 15149/2005).
Nella specie, il ricorrente non ha invocato i presupposti che rendono ammissibile l'opposizione a cartella esattoriale, essendosi limitato a dedurre la illegittimita' della infrazione contestatagli, avendo in epoca anteriore all'infrazione alienato a terzi l'autovettura sorpresa a circolare senza essere stata sottoposta a revisione. Tale deduzione andava evidentemente formulata con opposizione avverso il verbale di accertamento da proporre nei termini di legge.
Il ricorso va accolto; la sentenza deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa va, ai sensi dell'articolo 384 c.p.c., decisa nel merito:
l'opposizione proposta dal Do. con ricorso depositato il 10-6-2002 va dichiarata inammissibile.
Le spese dell'intero giudizio vanno compensate, sussistendo giusti motivi.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ai sensi dell'articolo 384 c.p.c., dichiara inammissibile l'opposizione a cartella esattoriale proposta Bo. An. con ricorso depositato il 10 giugno 2002. Compensa le spese dell'intero giudizio.
Cosi' deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 giugno 2007.
Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2007
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