Apparecchiature di rilevazone della velocita’ e omologazione
Corte di Cassazione, Sezione Civile Sentenza n. 29334 del 2008
Avv. Davide Binda
di Roma, RM
Letto 1171 volte dal 16/06/2009
LA MASSIMA “La necessità di omologazione dell'apparecchiatura di rilevazione automatica, ai fini della validità del relativo accertamento, va riferita al singolo modello e non al singolo esemplare, come si desume, sul piano logico e letterale, dall'art. 345, secondo comma, del DPR 16 dicembre 1992, n. 495, così come modificato dall'art. 197 del DPR 16 settembre 1996, n. 610, secondo cui non ciascun esemplare ma “le singole apparecchiature” devono essere ap
LA DECISIONE La Corte di Cassazione ha sentenziato che non può ritenersi illegittima una sanzione elevata con apparecchio omologato nel modello e non nell’esemplare. Sulla scorta della sentenza sopra riportata non sarà possibile proporre ricorso avverso un verbale per l’elevazione della quale si è provveduto all’utilizzo di un apparecchio non specificatamente omologato, ma comunque omologato nel modello. Da sottolineare che buona parte della dottrina non risulta in accordo con tale sentenza, sostenendo che ai fini della legittimità della irrogazione della sanzione risulti necessaria l’omologazione del singolo esemplare che ha permesso di addivenire alla rilevazione dell'infrazione, consentendo di elevare la relativa sanzione.
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