Cass. civ. Sez. III, 02/03/2012, n. 3245 OBBLIGAZIONI E CONTRATTI Contratto in genere La risoluzione per mutuo dissenso di un contratto, stante il principio della libertà di forme, non deve necessariamente risultare da un accordo esplicito dei contraenti, diretto a sciogliere il contratto, ben potendo conseguire anche ad un comportamento tacito concludente, a meno che per il contratto da risolvere non sia richiesta la forma scritta ad substantiam. L'apprezzamento del Giudice del merito circa la idoneità dei comportamenti delle parti ad integrare detta manifestazione tacita della volontà di sciogliere il contratto, subendo i relativi effetti, è sindacabile in sede di legittimità solo nei limiti di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. Cass. civ. Sez. III, 02/03/2012, n. 3245 PARTI IN CAUSA P.S. c. Co. s.r.l. FONTI Massima redazionale, 2012 RIFERIMENTI NORMATIVI CPC Art. 360