In materia di interpretazione del contratto, non può essere assegnato all'accordo o alle singole clausole di esso un significato tale per cui una sola delle parti si trovi ad essere arbitra degli effetti del contratto stesso, sulla base di scelte e di valutazioni di convenienza formulate a posteriori. Il contratto deve essere, invero, interpretato secondo buona fede e, dunque, in modo da evitare che ad esso, o alle singole clausole, sia attribuito un significato tale da condurre ad un assetto di interessi iniquo, ovvero da porre una delle parti in condizioni di poter agire in danno dell'altra, o a proprio indebito vantaggio. (Fattispecie avente ad oggetto la interpretazione di un contratto di assicurazione a copertura del rischio di insolvenza dei clienti dell'assicurato).