La stipula di un patto di opzione, nel quale le parti convengono che una di esse rimanga vincolata alla propria dichiarazione, mentre l’altra resti libera di accettarla o meno, non fa sorgere un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad agire per l’esecuzione in forma specifica del negozio ovvero per il risarcimento del danno, con la conseguenza che non matura il diritto del mediatore alla provvigione, in quanto l’affare può dirsi concluso solo allorquando tra le parti sorga il rapporto obbligatorio. Tale effetto può nascere anche negozi giuridici preparatori, ma alcuni di essi non sono idonei alla nascita di effetti obbligatori, quali appunto il patto di opzione. Dall’opzione non sorge un rapporto obbligatorio, ma per l’opzionario un diritto di potestativo e per il concedente una mera posizione di soggezione.