La prosecuzione del rapporto di conto corrente bancario al momento della cessione delle attività e passività di un istituto bancario non determina una ipotesi di cessione di passività come disciplinata dall' art. 90 del Testo Unico Bancario ma una mera successione nel medesimo rapporto di durata - disciplinata dall' art. 58 del TUB - che non limita la responsabilità della cessionaria alle sole passività risultanti dallo stato passivo in liquidzione. La sentenza in commento conferma la possibilità di richiedere la ripetizione di interessi anatocistici indebitamente incassati nei confronti di istituti di credito che sono subentrati in rapporti di conto corrente originariamente aperti presso altri istituti. Per fare un esempio concreto se Tizio ha aperto nel 1990 un conto corrente presso la filiale di Catania della Banca Popolare di Siracusa e nel 2000 il rapporto è stato ceduto alla Banca Nuova, unitamente a tutte le attività e passività facenti capo alla medesima filiale, Tizio potrà chiedere alla banca cessionaria ( Banca Nuova ) anche la restituzione degli interessi anatocistici addebitati sul conto dalla banca cedente ( Banca Popolare di Siracusa ) perchè il conto corrente è un rapporto di durata e la banca cessionaria non risponde solamente delle passività risultanti dallo stato passivo al momento della cessione bensì anche di quelle non contabilizzate nel documento.