L’art. 2744 c.c. stabilisce la nullità del patto con il quale si conviene che, in mancanza del pagamento del credito nel temine fissato, la proprietà della cosa ipotecata o data in pegno passi al creditore. Il patto commissorio si risolve, in definitiva, in un’alienazione di garanzia. I mezzi più frequentemente utilizzati per eludere tale divieto sono rappresentati dalla vendita con patto di riscatto e dal “sale and lease back”. Nella prassi, con riferimento alla vendita con patto di riscatto, è frequente la stipulazione di un mutuo cui si accompagna la vendita di un bene che il debitore ha il diritto di riscattare in caso di esatto adempimento del debito. Sul punto, la giurisprudenza ritiene che l’art. 2744 c.c. esprima un divieto di risultato e non di mezzi, con la conseguenza che, ove, sulla base della corretta qualificazione della fattispecie il versamento del denaro non costituisca il pagamento del prezzo, ma l’esecuzione di un mutuo, manca la funzione di scambio tipica del contratto di compravendita e si realizza il negozio vietato dalla legge. Altra fattispecie che spesso si ritiene lesiva del divieto di patto commissorio è il contratto disale and lease back. Tale fattispecie consiste in un leasing nel quale un imprenditore (lessee), al fine di procurarsi liquidità, ma non volendo privarsi definitivamente di un bene strumentale alla propria impresa, lo vende ad un finanziatore (lessor), che contestualmente glielo riconcede in locazione. Alla scadenza del contratto il venditore conserva l’opzione di riacquistare il bene ad un prezzo determinato. La giurisprudenza ritiene meritevole di tutela l’interesse dell’imprenditore a procurarsi liquidità senza privarsi definitivamente dei propri beni. Pertanto, la giurisprudenza ha delineato alcuni indici di anomalia, in presenza dei quali può presumersi la violazione del divieto di patto commissorio. Il primo di tali indici è l’eccessiva sproporzione di valore tra il valore del bene e il prezzo della vendita. Un altro indice si è individuato nella situazione di difficoltà economica dell’impresa venditrice. Infine, altro elemento viene rinvenuto nella vendita di un bene non strumentale all’esercizio dell’attività di impresa del lessee, sicchè difetti palesemente l’interesse di questo a recuperarne le disponibilità.